(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione allaCompagine-NR:
Iscrizione e funzionealla Compagine-NR:
Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR.Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - ARTICOLI COSTITUZIONE ITALIANA
(51.13.6) L’articolo 88 della Costituzione italiana sancisce la possibilità di rinnovo anticipato del parlamento:
In esso è esattamente riportato:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
COMMENTO ART 88:
Lo scioglimento delle camere o solo di una di esse avviene quando non si riesce ad ottenere una maggioranza che sostenga il governo in carica e non si riesca ad ottenere nessun’altra maggioranza per un eventuale altro governo.
SOLUZIONE:
Si darebbe la possibilità ad un governo direttamente eletto con un mandato di 4 anni di avere un voto extra, ottenuto dalla possibilità di poter avere un appoggio extraparlamentare realizzato con un Parlamento Risolutore temporaneo, limitato alla sola approvazione della legge del suo programma di governo. Questa soluzione si attiverebbe allorquando devesse venir meno qualsiasi maggioranza per approvare una legge facente parte del suo programma. Ottenuta eventualmente tale Delega Risolutiva, il Governo l’assegnerebbe ai Gruppi-Parlamentari NR che la sosterranno. Tale Delega Risolutiva si aggiungerebbe inoltre alla Delega-al-Governo che il Governo in carica potrà assegnare ai Gruppi utili all’approvazione della specifica legge (solo quella per la quale è stato attivato il Parlamento Risolutore).
CONCLUSIONI:
Alla luce di tali considerazioni relative all’articolo 88 andrebbe riscritto come segue:
Il Parlamento Legislatore non può essere sciolto. Possono essere rimossi o sospesi singoli parlamentari per i quali si verificasse conflitto d’interesse insanabile o indegnità.
Il Presidente della Repubblica può prorogare la durata del mandato del terzo in scadenza di sei mesi in caso di dichiarazione di guerra, così come potrebbe sospendere per sei mesi l’aggiornamento delle deleghe.
Il Presidente della Repubblica può decidere la data più opportuna di voto con una tolleranza di 30 giorni prima o successivi al giorno di insediamento del terzo dei rappresentanti in scadenza.
GLOSSARIO:
Significato delle frasi di revisione costituzionale utilizzate secondo i principi che migliorino le attuali versioni:
Il Parlamento Legislatore non può essere sciolto, = Lo scioglimento del parlamento permanente perderebbe di necessità in quanto il Governo non sarebbe retto sulla fiducia di una maggioranza parlamentare predeterminata, ma perché la sua nomina scaturirebbe da elezione diretta. Vi sarebbero più modalità con le quali il Governo potrebbe ottenere i voti per le leggi necessarie a completare il suo programma e/o per le emergenze.
possono essere rimossi o sospesi singoli parlamentari per i quali si verificasse conflitto d’interesse insanabile o indegnità = la rimozione o la sospensione di singoli parlamentari che rientrassero nelle fattispecie previste, è stabilita solo da apposito Parlamento Arbitrale, formato per l’occasione a tempo determinato ad estrazione. Tale parlamento in prima istanza valuterebbe se fosse possibile risolvere il conflitto d’interesse o se sussistesse l’indegnità. Successivamente deciderebbe se sospendere o rimuovere il parlamentare. La rimozione del parlamentare non comporterebbe la necessità di sostituzione a salvo che la forza politica a cui è collegato si trovasse a non avere la possibilità di adeguata rappresentanza.
Il Presidente della Repubblica può prorogare la durata del mandato del terzo in scadenza di sei mesi in caso di dichiarazione di guerra, così come potrebbe sospendere per sei mesi l’aggiornamento delle deleghe = Comunque anche in caso di guerra il parlamento dev’essere rinnovato. La sospensione dell’aggiornamento della delega, cautelerebbe da possibili ingerenze e variazioni della capacità decisionale del parlamento, sull’onda di forti impatti emotivi derivati dagli accadimenti;
Il Presidente della Repubblica potrebbe decidere la data più opportuna di voto con una tolleranza di 30 giorni prima o successivi allo stesso giorno di insediamento del terzo dei rappresentanti in scadenza = questo sarebbe il margine di manovra dato al PdR per gestire le situazioni di emergenza.