- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ DEGLI ELETTORI

 

(51.2.10) Libertà degli elettori. Il potenziamento del Voto Consapevole basato su di una informazione affidabile e adeguata alle scelte da fare:

 

  1. PREMESSA:
    1. La libertà di votare, avendo conoscenza sufficiente di ciò su cui si debba decidere è la caratteristica più difficile da ottenere tra le “condizioni di voto”. Non sono sufficienti misure adottate solo a ridosso delle votazioni. Infatti la conoscenza sufficiente e la capacità di distinguere fra le varie informazioni disponibili non si può ottenere in pochi giorni o settimane, sia che riguardi la scelta di rappresentante, sia una di delega ad un rappresentante o un partito o al governo (conoscendo tutti i delegabili tra cui scegliere), sia che riguardi una opzione relativa ad un referendum (per cui sarebbe richiesta una conoscenza adeguata delle problematiche e delle probabili conseguenze effettive di ogni relativa scelta);
    2. La libertà di scelta manca quando si “crede” a prescindere dei riscontri fattuali e si ritenga che le proprie decisioni si basino su un’interpretazione letterale di un complesso di dogmi o ideologie per cui chi non concorda venga considerato stupido, corrotto o circuito dal male che complotta contro il bene. Tale approccio non permette una democrazia pluralista ma solo una democrazia teocratica o ideologica monopartitica e sempre “fascista” nelle varie forme in quanto basata sulla repressione fisica del dissenso. Se noi si considera poco democratica tale forma di democrazia questa ritiene il pluralismo una degenerazione morale della democrazia;
    3. La rappresentazione di ciò che accade è affidata agli organi d’informazione che possono essere afflitti da più problemi, tra i quali:
      1. In un regime vi possono essere solo le informazioni approvate (propaganda) con una narrazione unica;
      2. In una democrazia plurale:
        1. Vi possono essere editori che occupino posizioni così predominanti da far sembrare che vi sia una narrazione prevalente unica agli elettori meno attenti;
        2. Vi possono essere editori di tutte le varie forme di pensiero che fanno delle narrazioni completamente scollegate dalla realtà fattuale per cui hai tutto ed il suo contrario tanto che diventa difficile da capire e districarsi tra le varie versioni per un elettore poco preparato;
        3. Il linguaggio utilizzato per la politica può essere fatto di sottointesi e di sinonimi tali che un elettore disinteressato non riesca a capire cosa stia effettivamente ascoltando e colga solo la parte del discorso emozionale per cui l’editore furbescamente può esporre i fatti solo per chi è “competente di politica” ed invece stia plagiando con un discorso emozionale chi non lo sia;
        4. L’utilizzo di “interpretazioni” dei fatti che partano da assunti indimostrabili ma che soddisfano la voglia di poter dare la “colpa” a qualcuno delle proprie frustrazioni è oggi amplificata come efficacia comunicativa da mezzi personalizzabili come il web e la profilazione con Intelligenza Artificiale;
        5. Una ricetta per la corretta informazione non è sintetizzabile in poche frasi e ciò ne dimostra la complessità.
    4. La libertà di voto è assicurata molto dal tipo d’informazione funzionale alle decisioni da prendere, ma molto di più dall’atteggiamento ed interazione che si ha verso le altre opinioni;
    5. Verrebbe a mancare se:
      1. Non ve ne fosse una sufficientemente ragionata in modo dialogico e con il confronto. Infatti, la campagna elettorale o referendaria (fatta anche da dibattiti e confronti) è funzionale a tale scopo (al contrario del sondaggio);
      2. Se prevalgono le opinioni ai fatti quando addirittura non si inventano “fatti” con una narrazione senza riscontri oggettivi;
      3. Fosse viziata da disinformazione, spesso non distinguibile da informazioni oggettive in quanto verificabili;
      4. Gli elettori non siano in grado di comprendere le opzioni proposte a causa di scarsa istruzione oppure condizionati atteggiamento fideistico e paure complottiste;
      5. Le leggi non fossero redatte in modo semplice e comprensibile per tutti;
      6. I dati alla base delle opinioni e proposte non fossero sufficientemente dettagliati e le correlazioni fossero gratuite o solo coincidenti e non conseguenti le une alle altre.
    6. Un elemento che viene trascurato, quando si parla di legislatori o regolatori, è la forma della legge o della regola, positiva o negativa, indicativa o prescrittiva, a testo unico o a combinato disposto, interpretabile in base a principi guida o in base al significato letterale e formale con cui è espressa la stessa. “Sono interessantissime le considerazioni a riguardo di Sabino Cassese a riguardo dell’ormai necessità improcrastinabile di delegificare e di far in modo che i legislatori non tornino a legiferare compulsivamente. Per fare una metafora (non è sufficiente asciugare l’acqua se non si mette a posto il rubinetto che perde). I falò di leggi infatti hanno sempre avuto vita breve e dimostrato tutta la loro inutilità” CIT;
    7. Attualmente la forma della legge prodotta dai legislatori istituzionali fa letterariamente “penare” ovvero risulta essere poco comprensibile anche per gli addetti ai lavori che in base alla propria esperienza e cultura ne danno interpretazioni anche diametralmente opposte. Questo delegittima “gravemente” i legislatori e la democrazia agli occhi degli elettori;
    8. La legge scritta in un combinato disposto che fa riferimento a situazioni non omogenee e distanti nel tempo spesso risulta inapplicabile “alla lettera” e quindi criminogena se si voglia ottenere il risultato;
    9. Dovrebbe essere scritta:
      1. in testi unici senza riferimenti di legge esterni. Che nuove integrazioni vadano fatte agli stessi come emendamenti. Attualmente la maggior parte delle leggi non è comprensibile (neanche ai professionisti) a causa di combinati disposti che rimandano ad altre leggi che a loro volta sono variate o parzialmente abrogate, citano altre leggi o che citano elenchi di riferimenti di leggi;
      2. Utilizzando termini comuni o dando la definizione dei termini tecnici utilizzati in modo che anche comuni elettori possano comprenderne il senso;
      3. Essere indicativa e non prescrittiva e lasciare quindi ai regolamenti applicativi i dettagli;
      4. Avere indicata la finalità ed i principi ispiratori che facciano prevalere il risultato alla forma letteraria con cui sono scritte;
    10. La legge dovrebbe essere divisa in:
      1. di competenza del Parlamento Regolatore:
        1. legge costituzionale dei diritti e doveri (principi regolativi e forme applicative);
        2. Legge costituzionale dell’organizzazione del legislatore dello stato (principi regolativi e forme applicative);
        3. Legge ordinaria del legislatore dello stato
      2. di competenza del Parlamento Legislatore:
        1. Legge costituzionale dell’organizzazione dello stato (principi regolativi e forme applicative);
        2. Legge ordinaria;
      3. di competenza del Governo:
        1. Regolamenti statali (principi regolativi e forme applicative)
    11. di competenza delle Regioni:
    12. di competenza dei Maco-Comuni:
  2. NELLA DEMOCRAZIA VIGENTE:
    1. La formazione individuale o istruzione di base obbligatoria è supportata dalla scuola dell’obbligo pubblica o privata in cui però si riscontra una diffusa carenza nella conoscenza e comprensione della Costituzione (in particolare la seconda parte della stessa che riguarda il funzionamento della democrazia istituzionale);
    2. L’informazione pubblica viene fornita dai mezzi di comunicazione di massa e dalla possibilità dell’elettore di informarsi autonomamente leggendo da qualsiasi fonte d’informazione e non avendo forme di censura che rendano reato informarsi;
    3. Le leggi sono redatte in modo incomprensibile e la loro applicazione “di norma” contrasta con il comune sentire divenendo una forte causa di delegittimazione della democrazia stessa.
  3. NELLA DEMOSINERGIA:
    1. La formazione individuale o istruzione di base obbligatoria rimarrebbe supportata dalla scuola dell’obbligo pubblica o privata si prevedrebbe una formazione obbligatoria (in età scolare) della Costituzione con un patentino che ne attesti la comprensione che permetterebbe di includere gli elettori in rose di candidabili come rappresentanti sia permanenti che ad estrazione.
    2. Rimarrebbe l’informazione pubblica con la pluralità dei mezzi d’informazione e la possibilità di informarsi autonomamente e senza censure di ogni elettore;
    3. Si dovrebbero fare canali d’informazione politica per i meno attenti o preparati resa elementare ed esplicativa. Oggi sarebbe possibile con i canali web a cui il parlamento dovrebbe provvedere di far partecipare nuovi giornalisti. Una specie di telegiornale wichipedia;
    4. Relativamente all’informazione politica dovrebbe valutarsi la possibilità di fornire una sede istituzionale digitale, accessibile a tutti, in cui possano intervenire più soggetti (università, giornali, organizzazioni politiche), ove fare un fact checking relativo alle informazioni politiche più controverse in agenda politica;
    5. Le leggi dovrebbero essere:
      1. redatte in testi unici;
      2. scritte in modo comprensibile (senza rimandi ad altre leggi e ad i famigerati combinati disposti derivati dalla giungla di rimandi) sia per la leggibilità sia per la terminologia;
      3. Le leggi precedenti verrebbero riformulate in testi unici ed essere solo indicative;
      4. Lasciando alle normative applicative delle pubbliche amministrazioni il dettaglio;
      5. Anche le normative dovranno essere scritte con gli stessi criteri indicati per le leggi;
      6. Portare ad un corpo unico di leggi censite dallo stato valevoli in ogni sua articolazione territoriale e istituzionale dando così un limite fisico e numerico che attualmente è impossibile da quantificare e conoscere in quanto soggetto a continue modifiche che avvengono in documenti non richiamati dai documenti modificati.
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