(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione allaCompagine-NR:
Iscrizione e funzionealla Compagine-NR:
Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR.Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
(22.4.1) Candidatura unificata per tutti i Consiglieri:
La candidatura può essere di due tipi che vanno trascritte nel REGISTRO-CANDIDATURE-E-DELEGHE:
AUTOCANDIDATURA;
CANDIDATURA SOSTENUTA, previa propria disponibilità, acquisita dalla Segreteria.
La Delega-di-Sostegno Candidatura potrebbe essere:
Autocandidatura con richiesta di sostegno;
Candidatura Sostenuta previa propria disponibilità, da almeno nr 5 Titolari;
Candidatura Sostenuta in una Rosa di nominativi, candidati dalla Corrente-Particolare NR.
La Delega-di-Sostegno potrebbe essere registrata:
da qualunque Titolare non iscritto a Corrente-Particolare NR, per i Consiglieri-Nazionali;
da qualunque Titolare anche iscritto a Corrente-Particolare NR, per i Consiglieri-Locali;
nel REGISTRO-CANDIDATURE-E-DELEGHE nel mese di novembre. Se il candidato non venisse nominato entro il mese di gennaio, la delega di rappresentanza stabile, tornerebbe nella disponibilità del Titolare che la potrebbe assegnare ad altro Consigliere, oppure diventerebbe automaticamente Delega-Astenuti-Senatori NR.
La delega di rappresentanza stabile potrebbe essere:
Del Titolare, tramite la Delega-di-Sostegno assegnata ad una candidatura nel REGISTRO-CANDIDATURE-E-DELEGHE. Diventerebbe automaticamente Delega-al-Consigliere, alla sua Nomina;
Del Titolare, tramite la Delega-al-Consigliere, assegnabile durante tutto l’anno solare, ma non modificabile fino al termine di esso;
Di una Corrente-Particolare NR, tramite la Delega-dalla-Corrente NR, modificabile durante l’anno solare con decisione collegiale dei Titolari-Particolari NR.
La Candidatura è la procedura con la quale i Titolari si rendono disponibili ad essere nominati Consigliere di qualsiasi tipo in un livello di Articolazione, oppure a specifici Tipi in base all’eventuale livello scelto. La priorità a tali candidature viene stabilita nell’odine di selezione VEDI (20.11.21) e (22.4.6);
La Delega-di-Sostegno è la procedura con la quale Titolari sottoscrivono una candidatura o più candidature in livelli ed articolazioni diverse.
La procedura della candidatura è uguale per tutte le cariche rappresentative.
I Titolari candidati non devono incorrere in ostative che verranno genericamente valutate dalla Segreteria dopo l’iscrizione nel REGISTRO-CANDIDATURE-E-DELEGHE, in base alle Ostative:
regolamentari:
siano iscritti come Titolare nell’articolazione dell’ARS nella quale si candidino;
non abbiano incarichi incompatibili secondo la tabella incompatibilità del regolamento VEDI (22.6);
non abbiano già fatto 10 anni consecutivi nel Consiglio nel quale si candidino, salvo che siano soci Fondatori. In tal caso non possono fare più di 10 anni consecutivi in una carica dirigenziale, ma possono permanere nella carica di Consiglieri.
secondo legge, Violazione dell’ex articolo 2409 del codice civile (vedi stralcio);
STRALCIO Dispositivo dell'art. 2409 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo V - Delle società → Capo V - Società per azioni → Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del controllo
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
Periodo di candidatura:
Il Titolare-Disponibile ad un incarico rappresentativo nelle articolazioni alle quali sia iscritto, può registrare la sua disponibilità sul REGISTRO-CANDIDATURE-E-DELEGHE a partire dal 1° novembre di ogni anno.
Tale candidatura è valida sia per il Titolare che volesse subentrare, che per il Titolare già Consigliere che intendesse rinnovare il mandato.