(8.7.50) Livello Tecnico - Collegio dei Probiviri:
Probiviri dal latino significa letteralmente "uomini onesti", dunque persone le quali, per particolare autorità morale. Sono investite di poteri giudicanti ed arbitrali sull'andamento di un'istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e similari.
L’Assemblea-Nazionale (8.9.7) nomina, nel proprio ambito, un collegio di probiviri composto da tre soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.