(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione allaCompagine-NR:
Iscrizione e funzionealla Compagine-NR:
Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR.Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
AREA - DEMOCRAZIA POTENZIATA - ASPETTI DELLA DEMOSINERGIA
(51.14.1.3) Democrazia Potenziata. Sistemi diversificati nella selezione dei rappresentanti:
L’ampliamento delle modalità di selezione della rappresentanza che permetterebbe:
Di non dipendere solo da gruppi d’informazione o di finanziamento del processo selettivo;
Di integrare alla rappresentanza elettiva una rappresentanza a sorteggio. La diversa forma di selezione renderebbe una consistente parte della rappresentanza, libera da vincoli di gratitudine e/o di appartenenza precondizionata;
La selezione con delle rappresentanze meritocratiche come gli attuali senatori a vita che valorizzerebbero le competenze ed il prestigio, verrebbero trasformate da “a vita” in “a tempo determinato”;
La selezione anche con delle rappresentanze cooptate dai partiti come rappresentanti fiduciari o come portavoce.
Per l’ultimo aspetto si istituzionalizzerebbero metodi diversi dal sistema elettivo. Si avrebbero più modalità di selezione dei rappresentanti. Questa metodologia eliminerebbe la possibilità di istaurare un regime di una classe dominante che potrebbe proporre solo candidature di facciata, escludendo candidature effettivamente alternative a tale gruppo egemone. Tutto questo per non impedire la scelta libera, significativa ed effettiva degli elettori;
Erroneamente oggi, si ritiene che sia “democratico” solo un parlamento eletto, ma tale convinzione è smentita dalla storia;
Un parlamento legislativo o amministrativo di “eletti” risulterà sempre necessariamente elitario quando gli elettori sono decine di milioni. Infatti, i mezzi d’informazione di massa tendono a far conoscere maggiormente alcuni politici lasciando con poca visibilità gli altri. Nelle società di massa solo chi detiene i mezzi d’informazione oppure solo chi può finanziare una pubblicizzazione efficace permette di far conoscere e quindi di essere votati quelli maggiormente sostenuti. Questo fatto determina l’offerta politica vincente ed i candidati saranno inevitabilmente condizionati sia dalla riconoscenza, sia dalla necessità di ottenere il sostegno per il mantenimento della popolarità.
La storia dimostra che non esiste solo l’elezione per avere un parlamento o un consiglio democratico. Vediamone alcuni casi. Che prevedono:
La democrazia diretta e referendaria (abrogativa, confermativa, legislativa o consultiva). Tale modalità partecipativa risulta possibile solo per poche decisioni ed inutile per legiferare o dare indicazioni per temi complessi o urgenti. Infatti richiede un periodo informativo lungo i cui costi non sono affrontabili da tutti, con un metodo di votazione che è complesso, che implica spese ingenti;
L’estrazione a sorteggio da gruppi rappresentativi come avveniva nella Grecia ateniese o, per stare in Italia, nella Firenze del 1300. La modalità permetteva di ottenere un campione statisticamente rappresentativo, da rinnovare frequentemente, che poteva essere integrativo al parlamento oppure al consiglio elettivo;
La formazione per step successivi di Amministrazione e consenso. In alcuni paesi come la Francia e lo Stato Pontificio, in tempi diversi, non si arriva al vertice se non passando per una carriera meritocratica oppure attraverso la cooptazione come nei sistemi iniziatici laici o sacerdotali;
Il metodo della rotazione rapida o temporaneità. Nell’antica Grecia si poteva restare con un incarico specifico solo per poco tempo nei luoghi decisori. In questo breve periodo chi era incaricato doveva fare in modo di prendere decisioni a favore di tutti o dei più. Questi tenevano in conto che finito l’incarico, per la maggior parte del tempo avrebbero subito le decisioni altrui per cui motivati ad essere corretti;
La democrazia elitaria o aristocratica sacerdotale, ideologica o tecnocratica. Con essa possono prendere decisioni solo coloro che fanno parte del clero, di provata fede ideologica o di provata competenza tecnica. Che si rinnovano solo i con i metodi suddetti;
La rappresentanza portavoce. Questa non ha potere autonomo contrattuale né decisionale, ma si tiene in stretto contatto con un collettivo o con un fiduciario dello stesso.
NOTA BENE: non è il “metodo di selezione della classe dirigente” che ne certifica la democraticità. La validità democratica di tutti questi metodi sopraelencati è data dalla possibilità degli elettori di poter rafforzare i rappresentanti comunque selezionati, con il loro consenso. Inoltre che ci sia la collegialità dell’organo legislativo o di governo che preveda: il dibattimento, la possibilità paritetica di esposizione di tutti i rappresentanti, la parità del peso di voto della rappresentanza in proporzione ai rappresentati, dal rinnovo periodico e sufficientemente frequente dei rappresentanti, dal prendere le decisioni con maggioranza (semplice, qualificata o relativa), dal rispetto dei diritti delle minoranze, dalla scalabilità del sistema e molto altro (in quanto la “democrazia” non è affatto semplice e tutte le volte che la si semplifica la si depotenzia e si introducono i semi della delegittimazione.