Il Titolare-Particolare NR(8.7.7) che abbia abbandonato una Corrente-Particolare NR(8.8.2) e manifesti la volontà formale di rientrare in una Corrente-Particolare NR, lo potrà fare sia comunicandolo alla rispettiva Segreteria-Particolare NR(8.7.63) alla quale era iscritto;
La Segreteria-Particolare NR contattata, su disposizione del rispettivo Consiglio-Particolare (8.9.4), potrà non riammettere il richiedente, qualora abbia già abbandonato un numero eccessivo di volte, oppure per altre ragioni ritenute sufficienti a non reintegrarlo;
Se il Consiglio-Particolare non ponesse veti, la riammissione avverrebbe con procedura di silenzio assenso entro nr 60 gg. Tale procedura potrebbe essere velocizzata.